Allegato al Decreto N. 12 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2021
Statuto dell’Istituto De Republica
§ 1
L’Istituto De Republica, di seguito denominato “Istituto”, è un’ente statale dipendente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che svolge attività editoriali, scientifiche e divulgative.
§ 2
La Sede dell’Istituto è a Varsavia.
§ 3
L’oggetto sociale dell’Istituto è il seguente:
1. svolgere attività di pubblicazione e documentazione;
2. collaborare con la comunità scientifica, comprese le università e le istituzioni che lavorano per lo sviluppo del libro scientifico polacco;
3. promuovere le pubblicazioni scientifiche polacche in Polonia e all’estero, anche in collaborazione con le autorità pubbliche;
4. svolgere ricerche e analisi su argomenti commissionati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
5. organizzare e guidare conferenze, seminari e gruppi di lavoro nazionali e internazionali;
6. organizzare progetti di istruzione e formazione;
7. mantenere e sviluppare banche dati relative all’argomento dell’Istituto.
§ 4
1. L’Istituto è diretto dal Direttore con l’assistenza di non più di due Vicedirettori e dei coordinatori delle unità organizzative di cui al § 9.
2. Il Direttore stabilisce il campo di attività delle persone di cui al paragrafo 1.
3. Il Direttore può autorizzare le persone di cui al paragrafo 1 e altri membri del personale dell’Istituto a trattare questioni per suo conto entro i limiti stabiliti.
§ 5
Il Direttore e i Vicedirettori sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
§ 6
I compiti del Direttore sono i seguenti:
1. dirigere l’Istituto, organizzare e coordinare l’esecuzione dei compiti da parte delle unità organizzative;
2. rappresentare l’Istituto all’esterno in questioni riguardanti il suo ambito di attività;
3. gestire il patrimonio dell’Istituto in modo da garantire lo svolgimento dei suoi compiti statutari;
4. elaborare piani editoriali;
5. redigere e presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri relazioni annuali sullo svolgimento dei compiti dell’Istituto e sull’attuazione del piano finanziario;
6. redigere le linee guida per le attività editoriali, scientifiche e di divulgazione svolte dall’Istituto;
7. stabilire il regolamento organizzativo dell’Istituto, definendo la sua struttura interna e l’ambito dettagliato dei compiti delle unità organizzative e dei posti indipendenti;
8. definire il regolamento di lavoro, il regolamento di remunerazione dei membri del consiglio scientifico e di altri regolamenti interni previsti da una legislazione separata;
9. approvare, previo parere del consiglio scientifico, il regolamento interno per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi.
§ 7
1. L’Istituto dispone di un consiglio scientifico con funzioni consultive e propositive.
2. I compiti del consiglio scientifico sono i seguenti:
 esprimere pareri sulle proposte editoriali;
 esprimere pareri sulle proposte di collaborazione continuativa dell’Istituto con altri soggetti;
 approvare le direzioni dell’attività scientifica;
 valutare il regolamento per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
 valutare il progetto di piano finanziario annuale e la relazione sull’attuazione del piano finanziario annuale;
 deliberare il regolamento interno del consiglio scientifico.
3. Il consiglio scientifico decide a maggioranza semplice dei voti.
4. Le riunioni del consiglio scientifico sono convocate dal direttore o, in sua assenza, dal presidente del consiglio scientifico.
§ 8
1. Il Consiglio scientifico è composto da 10 a 30 membri.
2. I membri del consiglio scientifico sono nominati e revocati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il presidente del consiglio scientifico è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
§ 9
1. L’Istituto è composto dai seguenti gruppi organizzativi:
 Gruppo di ricerca;
 Gruppo di divulgazione;
 Gruppo editoriale;
 Ufficio Amministrazione e Finanza.
2. L’Istituto è composto di una funzione di revisione interna indipendente che riferisce direttamente al direttore dell’Istituto.
§ 10
I membri del consiglio scientifico, per la loro partecipazione ai lavori del consiglio, hanno diritto a:
1. retribuzione forfettaria mensile nell’importo stabilito dal regolamento sulle retribuzioni dei membri del consiglio scientifico e
2. rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno concesso in conformità con le norme stabilite nel regolamento sull’importo e le condizioni per la determinazione degli importi dovuti al dipendente che lavora in un’unità statale o locale della sfera di bilancio per un viaggio d’affari all’interno del paese, emanato ai sensi dell’art. 77[5] § 2 della legge del 26 giugno 1974. – Codice del lavoro (G U del 2020, voce 1320).
§ 11
1. Alle persone impiegate nell’Istituto si applicano le disposizioni relative al personale impiegato nelle enti statali.
2. Le regole per la retribuzione dei dipendenti dell’Istituto sono disciplinate dalle leggi sulla retribuzione del lavoro e sulla concessione di altri benefici legati al lavoro per i dipendenti che lavorano in alcuni enti statali, emanate ai sensi dell’art. 77[3] § 1 della legge del 26 giugno 1974 – Codice del lavoro.
Allegati:
Ordinanza n. 12 del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla creazione dell’Istituto De Republica (38,72 KB)
Statuto dell’Istituto De Republica (43,01 KB)
Ordinanza n. 25 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2022 che modifica l’ordinanza sulla creazione dell’Istituto De Republica (50,79 KB)
Ordinanza n. 96 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 121 aprile 2022 che modifica l’ordinanza sulla creazione dell’Istituto De Republica (187,73 KB)